Riceviamo e pubblichiamo:
Si rappresenta che ai sensi e per gli effetti dalla L. R. n. 17/98, i Comuni costieri sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza balneare, mediante la presenza di bagnini di salvataggio lungo le spiagge libere, ricadenti nel territorio di giurisdizione, ritenute idonee alla balneazione. Nel rispetto delle disposizioni annualmente emanate dalle Autorità Marittime competenti per territorio, inoltre, nelle spiagge libere di pertinenza, le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di segnalare il limite delle acque sicure dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi e il limite dell’area riservata alla balneazione (300 mt dalla battigia o 100 mt dalle coste a picco) mediante l’apposizione di gavitelli/boe galleggianti, di colore bianco, nel primo caso e rosso nel secondo. Stante l’avvio della stagione balneare, pertanto, sembrerebbe utile, nell’alveo dei reciproci rapporti istituzionali, rammentare che, nel caso di impossibilità ad assolvere a tali incombenze necessarie ai fini della sicurezza della balneazione, codesti comuni rivieraschi devono comunque dare avviso al pubblico apponendo sulle spiagge libere di pertinenza, adeguata segnaletica monitoria verticale, ben visibile
(redatta in più lingue), dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l’accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera), riportante le seguenti indicazioni:
ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO BALNEAZIONE NON SICURA PER LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,00 di profondità) NON SEGNALATO
ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – NON SEGNALATO” (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare)
Ufficio Circondariale Marittimo
Porticello – Sezione T.A.O.